IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11; Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 5 maggio 1997 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico", pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 19 luglio 1995, n. 167 e del 17 giugno 1997, n. 139 - serie generale; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo; Preso atto della nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 recante "Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica"; Visto il decreto rettorale del 1 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1998; Decreta: Il decreto rettorale n. 702 del 1 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998 e relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia, e' rettificato con le seguenti correzioni: L'art. 304 e' sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 304. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Parma la scuola di specializzazione in nefrologia. La scuola di specializzazione in nefrologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza di seconda fascia. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia Conseguito il titolo di specialista, e' possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici. Dopo l'art. 304 viene inserito l'art. 305: Art. 305. - Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di clinica medica, nefrologia e scienze della prevenzione, le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonche' quelle del S.S.N. (convenzionate) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potra' compiersi anche in piu' di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti al successivo art. 3 e art. 4. In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in n. 4 (quattro) per ciascun anno di corso, per un totale di n. 20 (venti) specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le universita'. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. La sede amministrativa della scuola e' situata presso il dipartimento di clinica medica, nefrologia e scienze della prevenzione. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenute equipollenti dalle competenti autorita' accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. Il concorso e' effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti e' cosi' suddiviso: a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla; b) 10 punti da prova orale; c) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti alla specialita', stabiliti con delibera del consiglio della scuola; d) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti alla specialita'; e) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola. La commissione del concorso sara' formata dal direttore della scuola e da quattro docenti nominati secondo la normativa vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 21 agosto 1998 p. Il rettore: Le Moli