IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13 ottobre  1927, e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, e  in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;
  Visti  i  decreti ministeriali  11  maggio  1995  e 5  maggio  1997
"Modificazioni all'ordinamento  didattico universitario relativamente
alle scuole di specializzazione del settore medico", pubblicati nelle
Gazzette Ufficiali del  19 luglio 1995, n. 167 e  del 17 giugno 1997,
n. 139 - serie generale;
  Viste le proposte di modifica  dello statuto formulate dagli organi
deliberativi di questo Ateneo;
  Preso atto della nota di  indirizzo ministeriale prot. 1/98 recante
"Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica";
  Visto  il decreto  rettorale  del 1  luglio  1998 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1998;
                              Decreta:
  Il decreto  rettorale n.  702 del 1  luglio 1998,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  184 dell'8 agosto 1998 e  relativo alla scuola
di  specializzazione in  nefrologia, e'  rettificato con  le seguenti
correzioni:
   L'art. 304 e' sostituito dal seguente:
              Scuola di specializzazione in nefrologia
  Art. 304. - E' istituita  presso l'Universita' degli studi di Parma
la   scuola  di   specializzazione  in   nefrologia.  La   scuola  di
specializzazione  in nefrologia  risponde alle  norme generali  delle
scuole di specializzazione dell'area medica.
  Il corpo docente  della scuola deve prevedere  almeno un professore
universitario di nefrologia.
  La direzione della scuola spetta  ad un professore universitario di
nefrologia,  di ruolo  o  fuori ruolo,  di prima  o,  in mancanza  di
seconda fascia.
  La  scuola  ha   lo  scopo  di  formare   specialisti  nel  settore
professionale  della nefrologia,  comprensiva degli  aspetti connessi
alla terapia sostitutiva della funzione renale.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia
  Conseguito il  titolo di  specialista, e' possibile  frequentare la
scuola  per  un  ulteriore  anno di  perfezionamento,  indirizzato  a
settori subspecialistici.
  Dopo l'art. 304 viene inserito l'art. 305:
  Art. 305. - Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni.
  Ciascun anno di corso prevede  indicativamente 300 ore di didattica
formale e seminariale  ed inoltre attivita' di  tirocinio guidate, da
effettuare  frequentando  strutture   nefrologiche  universitarie  ed
ospedaliere sino  a raggiungere  l'orario annuo  complessivo previsto
per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario
nazionale.
  Ai  sensi della  normativa  generale,  concorrono al  funzionamento
della scuola il dipartimento di  clinica medica, nefrologia e scienze
della  prevenzione,  le  strutture   della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia, i  dipartimenti e gli  istituti nonche' quelle  del S.S.N.
(convenzionate) ed  il relativo personale  universitario appartenente
ai settori  scientificodisciplinari di  cui alla  tabella A  e quello
dirigente  del   S.S.N.  delle   corrispondenti  aree   funzionali  e
discipline.
  Le  strutture ospedaliere  convenzionabili  debbono rispondere  nel
loro  insieme   a  requisiti  di  idoneita'   per  disponibilita'  di
attrezzature  e dotazioni  strumentali, per  tipologie dei  servizi e
delle prestazioni  eseguite, secondo  gli standards stabiliti  con le
procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  Le  predette strutture  non  universitarie sono  individuate con  i
protocolli d'intesa  di cui allo stesso  art. 6, comma 3  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  La didattica  formale viene  svolta nelle  strutture universitarie.
L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita
dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed
in quelle ospedaliere convenzionate. Al  fine di garantire un congruo
addestramento  in   tutti  i  campi  della   nefrologia  clinica,  la
formazione  dello studente  potra'  compiersi anche  in  piu' di  una
struttura,   secondo   i  piani   di   studio   e  di   addestramento
professionalizzante previsti al successivo art. 3 e art. 4.
  In base alle strutture e  attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare un numero massimo  di iscritti determinato in n. 4
(quattro) per ciascun  anno di corso, per un totale  di n. 20 (venti)
specializzandi.
  Il   numero  effettivo   degli   iscritti   e'  determinato   dalla
programmazione  nazionale, stabilita  di  concerto  tra il  Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, e  dalla successiva ripartizione dei posti
tra le  universita'. Il  numero degli iscritti  alla scuola  non puo'
superare quello totale previsto nello statuto.
  La  sede   amministrativa  della   scuola  e'  situata   presso  il
dipartimento   di  clinica   medica,  nefrologia   e  scienze   della
prevenzione.
  Sono  ammessi al  concorso  per ottenere  l'iscrizione alla  scuola
coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia.
  Sono altresi' ammessi  al concorso coloro che siano  in possesso di
titolo di studio, conseguito  presso universita' straniere e ritenute
equipollenti dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  L'abilitazione  alla professione  di  medico  chirurgo deve  essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  Il concorso e' effettuato mediante  prove e valutazione dei titoli.
Il punteggio finale massimo di 100 punti e' cosi' suddiviso:
  a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla;
    b) 10 punti da prova orale;
  c) 20 punti  dalla media di 5 esami propedeutici  e/o inerenti alla
specialita', stabiliti con delibera del consiglio della scuola;
  d)  10  punti  dalla  valutazione della  tesi  o  di  pubblicazioni
inerenti alla specialita';
  e) 10 punti  per internato universitario coerente con  la scuola di
specializzazione su delibera del consiglio della scuola.
  La  commissione  del concorso  sara'  formata  dal direttore  della
scuola e da quattro docenti nominati secondo la normativa vigente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 21 agosto 1998
                                               p. Il rettore: Le Moli